Cass. civ. n. 5393 del 21 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza sanitaria da "Covid-19" - Successione delle norme processuali - Sospensione termini processuali - Eccezioni - Interpretazione - Criteri - Fondamento.


In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la previsione delle "eccezioni" alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti tra le dette "eccezioni", atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST.
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.
Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST.
Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST.

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