Cass. civ. n. 4496 del 25 febbraio 2009
Testo massima n. 1
L'art. 346 cod. proc. civ., nel prevedere che le eccezioni non accolte in primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte in appello, non fa alcuna distinzione tra eccezioni di merito ed eccezioni concernenti la validità e l'ammissibilità delle prove. Deve di conseguenza presumersi rinunciata l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale (nella specie, perché concernente il pagamento dell'obbligazione) disattesa dal giudice di primo grado, e non riproposta in appello.