Art. 346 – Codice di procedura civile – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 24840/2025

In caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni ex artt. 141 e 144 c.ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).

Cass. civ. n. 21825/2025

Nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.

Cass. civ. n. 13860/2025

La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.

Cass. civ. n. 12791/2025

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).

Cass. civ. n. 11594/2025

Nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.

Cass. civ. n. 10829/2025

In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Cass. civ. n. 24677/2024

La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Cass. civ. n. 15100/2024

L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo).

Cass. civ. n. 13904/2024

La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).

Cass. civ. n. 9505/2024

In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

Cass. civ. n. 9452/2024

Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.

Cass. civ. n. 7903/2024

Il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio.

Cass. civ. n. 35708/2023

Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi, nonostante la contumacia dell'appellato, sulla fondatezza o infondatezza, ex actis, dell'eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sollevata in primo grado).

Cass. civ. n. 33649/2023

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.

Cass. civ. n. 16420/2023

In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale).

Cass. civ. n. 14813/2023

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 9456/2023

La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

Cass. civ. n. 9377/2023

Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.

Cass. civ. n. 4770/2023

La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.

Cass. civ. n. 2658/2023

In tema disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest'ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Cass. civ. n. 18062/2018

La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale.

Cass. civ. n. 8674/2017

Allorché la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l’attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili, ovvero sia stata accolta la subordinata, l’attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l’onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull’accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa.

Cass. civ. n. 832/2017

In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto necessaria la proposizione, da parte del convenuto vittorioso in prime cure, dell'appello incidentale per fare valere la garanzia per evizione nei confronti dei propri danti causa, nonostante la relativa domanda fosse rimasta assorbita in primo grado, in virtù del rigetto della domanda principale di usucapione).

Cass. civ. n. 413/2017

In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sancita dall'art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e l'appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente assunta, sicché quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto non configurabile la rinuncia in una fattispecie in cui il convenuto appellato, pur senza riproporre espressamente la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato, si era costituito resistendo non solo verso l’appellante principale, ma anche nei confronti del terzo, appellante incidentale).

Cass. civ. n. 23531/2017

Qualora vi sia incompatibilità tra la domanda principale e quella subordinata proposte in primo grado (nella specie, rispettivamente, di costituzione di servitù coattiva di acquedotto e di accertamento della servitù di corrispondente contenuto fondata su titolo convenzionale), il rigetto della prima e l'accoglimento della seconda non precludono alla parte di ripresentare nel giudizio di impugnazione la domanda principale.

Cass. civ. n. 2051/2014

Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure sicché non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa.

Cass. civ. n. 14673/2009

La disposizione dell'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non espressamente riproposte in appello, è dettata per la parte vittoriosa, la quale, non onerata dall'impugnazione per difetto di interesse, deve tuttavia riproporre specificamente nell'atto di costituzione in secondo grado, oltreché le domande, le questioni non accolte dal primo grado, tra cui i fatti che per il loro rilievo giuridico siano serviti a contrastare l'altrui pretesa, come quelli giustificativi del licenziamento impugnato dal lavoratore.

Cass. civ. n. 10796/2009

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

Cass. civ. n. 3380/2007

In tema di prescrizione, la declaratoria di estinzione del diritto non comporta di per sè il riconoscimento implicito della titolarità del diritto azionato, dovendo verificarsi in concreto – in relazione alla singola fattispecie – l'oggetto dell'indagine demandata al giudice, il quale, in considerazione del tempo trascorso, potrebbe dichiarare per ragioni di economia processuale l'avvenuta prescrizione, prescindendo dall'accertamento in ordine alla titolarità del diritto. Peraltro, qualora il convenuto abbia contestato la titolarità del diritto azionato, deve ritenersi che la sentenza di primo grado, con la quale sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto medesimo, ne abbia implicitamente accertato l'esistenza, rivestendo tale questione carattere necessariamente preliminare rispetto al quella relativa alla prescrizione, con la conseguenza che su di essa – ove non riproposta in sede di appello dalla parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. – si forma la cosa giudicata.

Cass. civ. n. 19555/2006

Il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace.

Cass. civ. n. 14755/2006

Le questioni esaminabili di ufficio, che abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di primo grado di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell'organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, qualora la decisione o l'omessa decisione di tali questioni da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare.

Cass. civ. n. 19126/2004

Soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346, c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; la parte che sia rimasta soccombente su di una questione preliminare — qual è la qualificazione giuridica di un contratto rispetto all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di adempiere, quando tale qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito — ha invece l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi sulla questione preliminare del giudicato (cosiddetto giudicato implicito), che concerne anche gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione.

Cass. civ. n. 15427/2004

Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346, c.p.c., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, in modo chiaro e preciso le domande e le eccezioni (in senso stretto) respinte o ritenute assorbite, in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni, non essendo applicabile al giudizio di appello il sistema di preclusioni introdotto per il giudizio di primo grado, con il D.L. n. 432 del 1995, conv. nella legge n. 534 del 1995.

Cass. civ. n. 13401/2004

La parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda od eccezioni respinte, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all'art. 346 c.p.c. (Nella specie, nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni, la parte convenuta era risultata vittoriosa in primo grado con riguardo alla pronuncia sul quantum avendo il tribunale ritenuto non risarcibili i danni morali e non provati quelli patrimoniali; ma, rispetto a tale pronuncia, l'accertamento relativo alla sussistenza della colpa non si poneva affatto in termini di consequenzialità, né poteva considerarsi assorbito o implicitamente risolto in senso favorevole alla parte stessa).

Cass. civ. n. 12138/2004

Nel caso in cui in primo grado una questione di giurisdizione sia stata espressamente risolta in senso sfavorevole alla parte rimasta, sia pure parzialmente, soccombente nel merito, quest'ultima, ove la controparte abbia proposto appello (in relazione alle parti della sentenza che l'hanno vista soccombente), deve proporre appello incidentale ove intenda impugnare la decisione relativa alla giurisdizione, rispetto alla quale si è verificata nei suoi confronti una soccombenza «pratica» e non «teorica» non essendo sufficiente, pertanto, la mera riproposizione della medesima questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Cass. civ. n. 7918/2004

La riproposizione in oggetto delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, pur se libera da forme, deve essere tuttavia compiuta in modo specifico, non essendo, all'uopo, sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni rassegnate dinanzi al primo giudice.

Cass. civ. n. 18743/2003

La norma di cui all'art. 346 c.p.c. impone alla parte totalmente vittoriosa in primo grado l'onere di riproporre in modo specifico, al giudice d'appello, le questioni decise in modo diverso dal giudice di primo grado e che siano in funzione della pronuncia su eccezioni che il giudice può esaminare solo se la parte le propone, e non ha, invece, riferimento alle questioni di fatto su cui il giudice di primo grado non si sia pronunciato in modo contrario a quello sostenuto dalla parte vittoriosa e che rilevano in funzione della decisione su punti investiti dall'appello principale.

Cass. civ. n. 13430/2003

Ai fini della decadenza dalle domande non riproposte in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., occorre distinguere tra i fatti costitutivi del diritto postulato con la domanda e i fatti dedotti quali fonti di prova dell'esistenza del diritto stesso: solo i fatti costitutivi del diritto, quando siano plurimi, debbono essere riproposti in appello dalla parte vittoriosa che li aveva dedotti, quando il giudice di primo grado abbia accolto la domanda sulla base di uno di essi, ritenendo assorbiti gli altri; i plurimi elementi di prova, quand'anche ritenuti in parte superflui dal giudice di primo grado, debbono invece essere valutati tutti dal giudice d'appello anche in mancanza di specifica deduzione dell'appellato, perché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice.

Cass. civ. n. 6803/2003

La norma dell'art. 346 c.p.c., relativa all'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, disciplina l'ipotesi di una pluralità di domande o di eccezioni proposte non già in via cumulativa, ma in via alternativa o subordinata, e presuppone la soccombenza su alcuna di esse. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'attore appellante abbia proposto un'unica domanda non è configurabile alcun onere di riproposizione, sussistendo invece l'onere di proporre specifici motivi di appello che investano singole motivazioni della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c.

Cass. civ. n. 4212/2002

Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest'ultima, non è richiesto l'appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c.; viceversa, qualora in primo grado la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente all'accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame, il giudice ne abbia dichiarato l'inammissibilità in rito ovvero l'infondatezza nel merito, l'appellato vincitore in primo grado, che intenda reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato.

Cass. civ. n. 4009/2001

Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni; a tale onere la parte non è soggetta per le contestazioni che investono l'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi di esso, da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello.

Cass. civ. n. 14135/2000

La presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.

Cass. civ. n. 5065/2000

L'accoglimento della domanda in base ad una sola delle causae petendi fungibilmente poste a fondamento di essa non implica l'onere, per il vittorioso appellato, di proporre impugnazione incidentale per le causae petendi non esaminate né di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse non rinunci, esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame. (La S.C. in base a tale principio ha confermato la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato quella di primo grado in base a ragioni dedotte ma pretermesse dal giudice, rinvenendosi l'intento di insistere in tutte le ragioni dedotte e la carenza di volontà dismissiva nella generica richiesta di conferma della sentenza impugnata e nel richiamo a tutte le deduzioni e istanze svolte in primo grado «da intendersi integralmente richiamate e trascritte»).

Cass. civ. n. 602/2000

La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione di questioni pregiudiziali di giurisdizione o di competenza da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni – ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado – ai sensi dell'art. 346 c.c., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo.

Cass. civ. n. 13308/1999

L'onere di espressa riproposizione in appello disposto dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dal giudice di primo grado e non è, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l'ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata ex adverso.

Cass. civ. n. 2678/1997

Il principio secondo cui l'art. 346 c.p.c. (decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte in appello) non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio, deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art. 342 c.p.c. circa la specificità dei motivi d'impugnazione, per cui il potere d'iniziativa del giudice d'appello con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui una di dette questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado del giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto di impugnazione o, nel caso di parte vittoriosa, non sia stato riproposto in appello.

Cass. civ. n. 5394/1993

Il principio secondo cui l'art. 346 c.p.c. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in appello) non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art. 342 c.p.c. (circa la specificità dei motivi d'impugnazione), in virtù dei quali la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto d'impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato comunque riproposto al giudice di appello.

Cass. civ. n. 6843/1993

L'art. 346 c.p.c., nel considerare rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (o perché respinte o perché non esaminate) si riferisce a quelle ragioni delle parti in cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione né le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull'eccezione.

Cass. civ. n. 10975/1992

Qualora nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale, altra domanda in via subordinata, l'appellato vittorioso, in seguito all'accoglimento della prima, è tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione — in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello — la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., non potendo quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice d'appello.

Cass. civ. n. 5118/1985

L'appellato totalmente vittorioso è soggetto all'onere della esplicita riproposizione in secondo grado, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi ed agli effetti dell'art. 346 c.p.c., delle eccezioni respinte dal primo giudice, ovvero non esaminate o ritenute assorbite; mentre, con riguardo alle eccezioni accolte in primo grado, è sufficiente la generica richiesta di conferma della sentenza impugnata a comportare l'obbligo del giudice dell'appello di riesaminarle, ove rilevanti al fine del rigetto del gravame.

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