Cass. civ. n. 9658 del 23 aprile 2009

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'erronea formulazione delle conclusioni del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ove si deduca il difetto di giurisdizione ordinaria e si concluda, invece, per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, costituisce evidente errore materiale, ininfluente anche sotto il profilo che le conclusioni non fanno parte degli elementi che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità.

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