Cass. civ. n. 10813 del 5 maggio 2010

Testo massima n. 1


La procura "ad litem" al difensore (nella specie per l'assistenza tecnica davanti al giudice tributario), rilasciata in primo grado impiegando l'espressione "per il presente giudizio", o altra equivalente, vale ad abilitare il difensore medesimo altresì alla proposizione dell'appello, senza necessità del conferimento di un'ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di elementi limitativi.

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