Cass. civ. n. 16150 del 8 luglio 2010
Testo massima n. 1
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in relazione all'opposizione proposta dal socio di una società in nome collettivo avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti per un debito della società, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, alla luce di una transazione intervenuta tra la società ed il creditore procedente, benché quest'ultimo ne contestasse l'efficacia nei confronti del socio).