Cass. civ. n. 6487 del 17 marzo 2010

Testo massima n. 1


In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora sia dedotta l'omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo, postulandosi, di conseguenza, la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. per le ragioni da tale norma supposte e non la mera necessità di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall'ordinanza dispositiva della stessa, il giudice dell'esecuzione, se ritenga insussistenti le nullità prospettate ovvero reputi inammissibile l'opposizione in relazione ad esse, può considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione in virtù del citato art. 586 e, quindi, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dall'art. 618, secondo comma, c.p.c., tra i quali si ricomprende la stessa sospensione di cui al menzionato art. 586 in via provvisoria, può, poi, esaminare, nella fase a cognizione piena, la fondatezza delle deduzioni giustificative della relativa istanza.

Testo massima n. 2


In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto.

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