Cass. civ. n. 10386 del 12 maggio 2011

Testo massima n. 1


La notifica all'unico difensore di più parti di un unico atto di appello non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio.

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