Cass. civ. n. 10464 del 12 maggio 2011

Testo massima n. 1


La notificazione dell'atto di appello consegnato ad un avvocato qualificatosi collega di studio del difensore ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente al momento della costituzione in giudizio, anzichè in quello variato in corso di causa e risultante dall'albo professionale, non deve ritenersi inesistente ma nulla, in quanto l'atto, pur se viziato, perché eseguito fuori dalle prescrizioni contenute nel primo e terzo comma dell'art. 330 c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica. Pertanto, ove la parte sia rimasta contumace in appello, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

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