Cass. civ. n. 5422 del 21 febbraio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Determinazione del reddito - Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Condizioni.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, secondo la disciplina dettata dall'art. 55 (oggi art. 88), comma 4, TUIR, nella formulazione, vigente "ratione temporis", come introdotta dal d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994, a partire dall'esercizio 1993, la rinuncia, da parte del socio, ai crediti nei confronti della società non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla remissione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147
Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 94 com. 6
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 1
Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 1
Legge 26/02/1994 num. 133 art. 1