Cass. civ. n. 15062 del 7 luglio 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, l'opponente non può limitarsi ad allegare la data nel quale si è perfezionata la comunicazione dell'ordinanza opposta, essendo tenuto, a fronte di un'eccezione ancorché generica di tardività, a fornire la prova del ricevimento della notificazione dell'atto che intenda impugnare nel "dies a quo" allegato, salvo che la dimostrazione della tempestività non emerga documentalmente dagli atti del procedimento.