Cass. civ. n. 15948 del 20 luglio 2011
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di cassazione, qualora, all'atto di tentare la notificazione del controricorso, il resistente constati che l'avvocato del ricorrente ha trasferito altrove il domicilio eletto in Roma nel ricorso a norma dell'art. 366, secondo comma, c.p.c. e non sia più nei termini per una notificazione tempestiva (sia pure in relazione al perfezionamento per lo stesso notificante) presso la cancelleria della Corte di cassazione, egli è tenuto a procedere al deposito del controricorso, pur non notificato, entro il termine, ex art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire; in difetto, il controricorso stesso va dichiarato improcedibile.