Cass. civ. n. 15964 del 20 luglio 2011

Testo massima n. 1


Il rilievo d'ufficio di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, tardività del ricorso stesso e, altresì, inosservanza del disposto di cui al n. 6 dell'art. 366 c.p.c.) è sottratto alla regola espressa dall'art. 384, terzo comma, c.p.c. - la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d'ufficio -, che è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito.

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