Cass. civ. n. 4118 del 14 maggio 1990
Testo massima n. 1
L'interposizione reale di persone, che si configura quando un soggetto interposto, d'intesa con altro soggetto (interponente), contratta in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto con l'obbligo derivante dal rapporto interno con l'interponente di trasmettere a quest'ultimo i diritti così acquistati, ove riguardi il trasferimento di beni immobili deve risultare a pena di nullità da atto scritto a norma dell'art. 1351 c.c., in relazione all'art. 1350, n. 1 stesso codice. Pertanto la prova di detto rapporto non può essere fornita che mediante esibizione dell'atto scritto.
Testo massima n. 2
La ratifica, pur potendo risultare anche da <em>facta concludentia</em> quando il negozio rappresentativo non richiede <em>ad substantiam</em> la forma scritta, deve tuttavia contenere l'espressione chiara ed univoca della volontà del <em>dominus</em> di far propri gli effetti di un precedente contratto stipulato in nome e per conto di lui dal<em> falsus procurator</em>. Pertanto, tale volontà non può identificarsi nel mero rilascio di un assegno a favore di una persona, ancorché la stessa abbia agito, senza averne i poteri, in rappresentanza di quell'altra, trattandosi di un atto unilaterale svincolato dalla causa sottostante.