Cass. civ. n. 17996 del 1 settembre 2011
Testo massima n. 1
Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attività di pianificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili.