Cass. civ. n. 19983 del 30 settembre 2011

Testo massima n. 1


Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il venditore-mittente, che ha sottoscritto il contratto assicurativo quale proprietario delle merci assicurate, e non l'acquirente finale, qualora si sia convenuto che il trasferimento del diritto di proprietà della merce medesima debba avvenire al momento della consegna. (Nella specie, relativa a cagliata di latte trafugata durante il trasporto in autostrada, era stato convenuto che il passaggio di proprietà si sarebbe verificato con la consegna agli stabilimenti dell'impresa acquirente, sicchè, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che beneficiario dell'indennizzo fosse, in mancanza del perfezionamento della vendita, il sottoscrittore della polizza).

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