Cass. civ. n. 20057 del 30 settembre 2011
Testo massima n. 1
Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" non comporta il rilievo esclusivo del criterio dell'interpretazione strettamente letterale del testo contrattuale, dovendo questa essere condotta alla stregua delle regole di ermeneutica di diritto comune, poste dagli artt. 1362 ss. c.c., potendosi quindi accertare con ogni mezzo, compreso l'esame di testimoni, l'eventuale errore materiale contenuto nel documento. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso che censurava la sentenza impugnata per avere interpretato il presso, pattuito "per ogni mq.", come riferito invece al "metro cubo" e non al "metro quadro").
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi