Art. 1362 – Codice civile – Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto [1326].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se pensi che un contratto valga solo quando è scritto e firmato, ti sbagli: è qualsiasi accordo tra due o più parti che produce effetti giuridici.
  • La libertà contrattuale è ampia, ma non assoluta: i contratti contrari alla legge o all'ordine pubblico sono nulli, anche se le parti li hanno accettati.
  • Nei rapporti con i consumatori, le clausole abusive sono nulle automaticamente: non conta se sono state lette o firmate.
  • Un contratto concluso in stato di bisogno e con forte sproporzione può essere annullato per lesione, ma il termine per agire è breve.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 23592/2025

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.

Cass. civ. n. 23395/2025

La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part-time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).

Cass. civ. n. 22339/2025

In tema di trattamento pensionistico di vecchiaia, la previsione dell'art. 1, comma 265, lett. a), della l. n. 208 del 2015, concernente l'applicazione della c.d. "settima salvaguardia" ai dipendenti delle aziende cessate, in quanto norma derogatoria rispetto al regime generale, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che non può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendervi anche i dipendenti di aziende nelle quali la cessazione abbia riguardato solo la struttura cui era addetto il lavoratore interessato.

Cass. civ. n. 20805/2025

Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).

Cass. civ. n. 19502/2025

In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).

Cass. civ. n. 17063/2024

Per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative; in caso contrario, l'interpretazione conservativa non può aver luogo.

Cass. civ. n. 15801/2024

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla locazione di un bene attribuisce al promissario esclusivamente il diritto di essere preferito nella conclusione del contratto alle condizioni concordate, fermo restando il potere del promittente di non concludere affatto il contratto, con la conseguenza che, nel caso di violazione del patto da parte del promittente - che concluda senz'altro con terzi il contratto cui esso inerisce senza effettuare la denuntiatio, oppure senza attendere la scadenza del termine assegnato al prelazionario per il relativo esercizio, o anche senza tener conto dell'avvenuta accettazione dello stesso prelazionario - questi può solo agire per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, in quanto l'ordinamento non appresta, per il caso di prelazione volontaria, rimedi lato sensu coercitivi: né il diritto di riscatto, il quale è riservato a ben specifiche ipotesi di prelazione ex lege, né tantomeno l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Cass. civ. n. 15367/2024

L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di merito concernente la liquidazione degli indennizzi in favore delle vittime di alluvione, secondo quanto previsto da ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri o del commissario straordinario appositamente nominato, ritenendo che di detti atti amministrativi fosse stata fornita una interpretazione plausibile non adeguatamente contrastata).

Cass. civ. n. 12300/2024

Non integrano violazione dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che legittimamente i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dell'ATAC s.p.a. erano stati esclusi dalla fruizione dell'elemento di riordino del sistema retributivo - cd. E.R.S. -, in quanto emolumento non correlato all'anzianità di servizio).

Cass. civ. n. 8940/2024

In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Cass. civ. n. 8934/2024

In tema di interpretazione di un contratto concluso da un ente pubblico, ove la clausola da interpretare, per la sua estrema sinteticità, non fornisca, da sola, gli elementi utili al fine di intenderne il contenuto effettivo, può ricercarsi la volontà manifestata dall'ente pubblico, sia con riferimento al contenuto dell'atto deliberato dall'ente, sia con riguardo al comportamento tenuto da quest'ultimo successivamente all'approvazione della deliberazione da parte dell'autorità tutoria.

Cass. civ. n. 7354/2024

Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito.

Cass. civ. n. 6908/2024

Il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza di un vizio del consenso, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto, affermando che, nel testo contrattuale, per un mero errore materiale, era stato inserito come ancora da fatturare un credito per il quale, invece, la fattura era già stata emessa).

Cass. civ. n. 5281/2024

In tema di cessazione del rapporto di agenzia per recesso dell'agente, non viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale il giudice che interpreti una clausola del contratto, secondo cui la maturazione di un premio è sospensivamente condizionata ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell'agente, facendo ricorso al criterio interpretativo sussidiario della conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c., da intendersi nel senso che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni di una clausola contrattuale deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse, evitando perciò, senza sostituirsi alla volontà delle parti, di adottare una soluzione che renda improduttiva di effetti la clausola stessa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che, accertata la giusta causa del recesso dell'agente, aveva interpretato l'espressione adoperata nella clausola contrattuale "cessazione del contratto per sua iniziativa - per qualsiasi ragione o causa" come tale da presupporre una decisione o un atto libero e volontario e non coartato, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima del preponente, facendo leva su uno dei possibili significati del termine "iniziativa", compatibile con il suo significato letterale, respingendo così altra interpretazione che avrebbe condotto a ritenere la nullità della clausola per contrasto con l'art. 1355 c.c.).

Cass. civ. n. 4600/2024

Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).

Cass. civ. n. 3521/2024

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in

Cass. civ. n. 34687/2023

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.

Cass. civ. n. 34018/2023

L'art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - ove è previsto, con riferimento ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti da graduatorie ad esaurimento, che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" - va interpretato, avuto anche riguardo all'"Allegato 1" al predetto c.c.n.i. - il quale dispone, tra l'altro, che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto" e che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" -, nel senso che l'assegnazione delle cattedre consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale, al loro interno poi strutturate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito.

Cass. civ. n. 28324/2023

Il collegamento cd. funzionale fra negozi postula un accertamento riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità sempreché sia condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, quindi considerando la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella prospettiva dell'operazione economica complessiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza d'appello che si era arrestata ad un'analisi formalistica e unidirezionale dei contratti oggetto di causa, rappresentati da un preliminare di permuta di un'area edificabile con appartamento da costruire a cui erano seguiti la compravendita dell'area e la stipula di un ulteriore preliminare di compravendita dell'unità immobiliare da edificare e, infine, una polizza assicurativa).

Cass. civ. n. 26993/2023

L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comporto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.

Cass. civ. n. 19873/2023

L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una società, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla società come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).

Cass. civ. n. 17943/2023

Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.

Cass. civ. n. 13887/2023

In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta – ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.

Cass. civ. n. 13779/2023

In tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.

Cass. civ. n. 10967/2023

L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

Cass. civ. n. 9150/2023

In caso di stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera, ciascuna impresa, pur conservando la propria autonoma soggettività giuridica, può contrarre un'obbligazione unitaria con riferimento all'assunzione di responsabilità per il ritardo nei confronti del comune committente convenendo la pattuizione di una penale. Sicché a fronte dell'obbligazione assunta non rileva l'imputazione del ritardo, avendo questo attinenza ai soli rapporti interni tra gli appaltatori.

Cass. civ. n. 8746/2023

Nel pubblico impiego contrattualizzato le procedure selettive sono regolate, salvo deroghe espresse, dalla legislazione e dai contratti collettivi vigenti al momento del bando; a tale principio non si sottraggono quelle, concernenti il riconoscimento dei livelli cd. differenziati, iniziate dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, che sono disciplinate dall'art. 85 del menzionato contratto collettivo, ancorché sia prevista una decorrenza del riconoscimento dei livelli anteriore alla sottoscrizione dello stesso c.c.n.l.

Cass. civ. n. 5288/2023

L'art. 175 del c.c.n.l. del 18 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario - ove è tra l'altro previsto che "durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento" - deve essere interpretato nel senso che esso non contempla una ipotesi di comporto cd. secco, non contenendo alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze.

Cass. civ. n. 5260/2023

In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, gli artt. 4 e 5 del c.c.n.l. vigilanza, sezione servizi fiduciari - ove è previsto, tra l'altro, un obbligo di assunzione, a carico dell'impresa subentrante, dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscente impiegati da almeno sei mesi nell'appalto, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso -, devono essere interpretati nel senso che l'operatività dell'obbligo di assunzione non è limitata al solo caso di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all'applicazione del predetto c.c.n.l., atteso che nessuna esplicita deroga è stata prevista al riguardo dalle parti negoziali, che in nessun modo hanno collegato il venir meno del predetto obbligo all'ipotesi di applicazione di un diverso contratto collettivo da parte dell'azienda uscente.

Cass. civ. n. 2996/2023

In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione Calabria 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).

Cass. civ. n. 11828/2018

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale.

Cass. civ. n. 11190/2018

In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti; né può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed attinenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.

Cass. civ. n. 16181/2017

Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

Cass. civ. n. 23701/2016

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una controversia fondata sul diritto del conduttore ad ottenere l'indennità per miglioramenti ed addizioni alla cosa locata, aveva rigettato la domanda sulla scorta del tenore letterale di una clausola contenuta in un successivo contratto di compravendita stipulato tra le medesime parti, interpretando, erroneamente, l'impegno dell'acquirente, già conduttore dell'immobile, ad accettare lo stesso "nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui si trova", come volontà di rinunciare al diritto di credito per le addizioni apportate nel tempo al bene locato).

Cass. civ. n. 14355/2016

L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

Cass. civ. n. 9380/2016

A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle stesse.

Cass. civ. n. 2465/2015

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Cass. civ. n. 12360/2014

In tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" presuppone che la formulazione testuale sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa. A tal fine il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, nell'interpretare una norma dello statuto del Fondo pensioni per il personale del Credito Bergamasco, il mero riferimento all'assemblea degli iscritti non consentiva di ritenere inequivoca la volontà statutaria di attribuire anche agli ex dipendenti titolari del trattamento pensionistico integrativo, e non solo ai lavoratori attivi, il diritto di partecipazione all'assemblea).

Cass. civ. n. 12535/2012

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 c.c., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni.

Cass. civ. n. 6641/2012

Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate unicamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima; la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica e la denuncia del vizio di motivazione esigono la specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Fattispecie relativa agli artt. 51 e 52 del c.c.n.l. per il personale delle farmacie municipalizzate, interpretati dal giudice di merito nel senso della spettanza del preavviso, o dell'indennità sostitutiva, al dipendente collocato a riposo per raggiunti limiti d'età anche nel caso di opzione di trattenimento in servizio ex art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, conv. in legge n. 54 del 1982; la S.C., ritenendo coerente tale interpretazione, ha respinto il ricorso del datore di lavoro, che si era limitato a proporre l'interpretazione opposta e a criticare genericamente la motivazione dell'impugnata sentenza).

Cass. civ. n. 925/2012

Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva interpretato una fideiussione, rilasciata in occasione della vendita di una quota sociale e prestata a garanzia di "quanto così ceduto", nel senso che essa garantisse, secondo la sua causa concreta, la disponibilità e libertà della quota non relativamente a qualsiasi evento, ma soltanto a quelli afferenti al socio cedente, con esclusione degli eventi pregiudizievoli anteriori ed imputabili a soggetti diversi).

Cass. civ. n. 20057/2011

Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" non comporta il rilievo esclusivo del criterio dell'interpretazione strettamente letterale del testo contrattuale, dovendo questa essere condotta alla stregua delle regole di ermeneutica di diritto comune, poste dagli artt. 1362 ss. c.c., potendosi quindi accertare con ogni mezzo, compreso l'esame di testimoni, l'eventuale errore materiale contenuto nel documento. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso che censurava la sentenza impugnata per avere interpretato il presso, pattuito "per ogni mq.", come riferito invece al "metro cubo" e non al "metro quadro").

Cass. civ. n. 19876/2011

In tema di interpretazione dell'accordo negoziale, le clausole di stile sono costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva ritenuto che non potesse integrare una clausola di stile la rinuncia, circostanziata e determinata, del locatore di non aver nulla a pretendere dai conduttori a qualunque titolo spesa passati e futuri relativamente al rapporto di locazione, rispetto al quale era intervenuta una transazione tra le stesse parti).

Cass. civ. n. 12297/2011

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.

Cass. civ. n. 9786/2010

In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l'impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva interpretato un contratto di cessione di beni, utilizzando il criterio del comportamento successivo delle parti sul mero presupposto che "un'univoca esegesi fosse particolarmente difficoltosa, quasi impossibile").

Cass. civ. n. 18303/2007

Pur essendo irrilevante il nomen iuris assegnato dalle parti ad un contratto, nondimeno ai fini della ricostruzione dell'intento degli stipulanti, secondo le norme degli art. 1362 c.c. e seguenti, anche la qualificazione è parte delle parole usate e contribuisce ad offrire elementi per ricostruire la comune intenzione dei contraenti; in particolare, dovendosi procedere a verificare la corrispondenza del nomen con il contenuto negoziale, va ritenuta compatibile con la nozione legale di agenzia sia la previsione dello svolgimento dell'attività di promozione svolta dall'agente avvalendosi, a sua volta, di altri agenti coordinati e controllati, sia la carenza di una formale ed espressa indicazione della zona di espletamento dell'incarico, allorché tale indicazione sia per altro verso evincibile dal riferimento all'ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell'instaurazione del rapporto.

Cass. civ. n. 4176/2007

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per «senso letterale delle parole» tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato da un Comune; — ha ritenuto che le parti avessero inteso recepire, col meccanismo della relatio perfecta tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative agli appalti di opere pubbliche stipulati dallo Stato contenute negli artt. da 43 a 51 del DPR n. 1063 del 1962, ivi compreso l'art. 47 nel testo ripristinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, e quindi il complessivo meccanismo di tutela giurisdizionale previsto da detto decreto; — ha interpretato la complessiva disciplina contrattuale nel senso di autorizzare ciascuna parte a ricorrere ad un collegio arbitrale con facoltà della controparte di declinare la competenza arbitrale a favore di quella ordinaria).

Cass. civ. n. 5954/2005

Nell'interpretazione del contratto, operazione istituzionalmente riservata al giudice di merito l'interpretazione comune che di esso danno le parti, pur non vincolando il giudice, in quanto costituente solo un canone ermeneutico, deve essere tenuta in particolare considerazione. Inoltre, poiché il giudice è vincolato alla domanda e ai fatti confessati dalle parti e poiché l'individuazione della volontà contrattuale ha ad oggetto una realtà fenomenica ed obbiettiva e costituisce un accertamento fattuale del giudice di merito, questi non può adottare un'interpretazione della volontà contrattuale contraria a quanto espressamente e concordemente affermato dalle parti in giudizio e posto pacificamente a base delle loro pretese.

Cass. civ. n. 23978/2004

L'espressione «senso letterale delle parole» deve intendersi riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto o addirittura a singole parole di essa, per cui il giudice, nell'interpretazione di una clausola negoziale, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica, utilizzando esclusivamente singole proposizioni o frasi di essa, ma deve verificare il contenuto complessivo del documento (nella specie, atto amministrativo); pertanto, non deroga il giudice all'obbligo di rispettare il criterio primario di cui al primo comma dell'art. 1362 c.c., se ritiene che all'interno di una delibera di approvazione di progetto di opera pubblica, accanto all'esplicita fissazione dei termini per la procedura espropriativa, sia presente la previsione dei diversi termini per il compimento dei lavori, anche se distaccata dalla prima, in quanto dislocata in altra parte dell'atto, in cui si dispone l'inserimento, nel bando di concorso per l'affidamento dei lavori in appalto, della clausola su una determinata durata dei lavori, decorrente dalla consegna all'appaltatore.

Cass. civ. n. 18670/2004

Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 c.c. alla comune volontà delle parti impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico ed anche, qualora una complessa operazione negoziale sia stata posta in essere con la redazione di più contratti, facendo ricorso all'esame dei contratti presupposti, anche se essi siano stati conclusi da parti diverse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per interpretare un contratto di compravendita di un immobile nel quale si dava atto dell'avvenuta costituzione di una servitù temporanea che correva attraverso vari fondi oggetto di separati contratti, aveva ritenuto necessario, per ricostruire i caratteri della servitù e verificarne contenuto e limiti, esaminare ed interpretare unitariamente tutti i rogiti).

Cass. civ. n. 83/2003

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici quando dalle espressioni usate dalla parti emerga in modo immediato la volontà comune delle medesime, in quanto il ricorso agli altri criteri interpretativi, al di fuori dalle ipotesi di ambiguità della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. (In applicazione di questo principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che avesse fatto corretta applicazione delle norme sulla interpretazione del contratto il giudice di merito che aveva escluso, in base al tenore letterale di un documento prodotto in atti, contenente una riserva di eventuale assunzione, che esso potesse configurarsi come una proposta contrattuale).

Cass. civ. n. 11609/2002

In tema di interpretazione degli atti negoziali, l'art. 1362 c.c., nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale nell'interpretazione, ma anzi ribadire il valore fondamentale e prioritario che esso assume nella ricerca della comune intenzione delle parti, onde il giudice può ricorrere ad altri criteri ermeneutici solo quando le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche, mentre, quando le suddette espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa da quella risultante dalle parole adoperate soltanto se individua ed esplicita le ragioni per le quali le predette parti, pur essendosi espresse in un determinato modo, abbiano in realtà inteso manifestare una volontà diversa.

Cass. civ. n. 9944/2000

Rispetto alla determinazione della natura giuridica di un contratto e al suo inquadramento in uno piuttosto che in altro schema negoziale, non assume rilievo decisivo il nomen iuris eventualmente adottato dalle parti, dovendo la qualificazione «giuridica» essere effettuata sulla base di quanto disposto dalla legge e, quindi, in termini rigorosamente obbiettivi e del tutto distaccati dalla volontà privata. Tuttavia detta «qualificazione» trova il suo ineliminabile presupposto nell'accertamento della «comune intenzione» delle parti, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, se del caso, anche da elementi estrinseci all'atto considerato, ovvero da situazioni complesse, caratterizzate dal collegamento di più fattispecie negoziali. Pertanto deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa (ri)determinare la natura di un contratto, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti e magari in contrasto con essa.

Cass. civ. n. 5734/1997

In tema di interpretazione dei contratti il criterio del riferimento al senso letterale rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni usate dalle parti siano di chiaro ed inequivoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l'interpretazione letterale consenta comunque di cogliere la comune intenzione delle parti.

Cass. civ. n. 5893/1996

In tema di interpretazione dei contratti, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'identificazione della comune intenzione stessa.

Cass. civ. n. 6484/1994

L'interpretazione degli atti negoziali — che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi — va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.

Cass. civ. n. 4121/1994

Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo cosa a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (Nella specie la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva attribuito, in sede di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo, preminente rilievo al comportamento successivo delle parti senza aver approfonditamente valutato il significato delle espressioni adoperate).

Cass. civ. n. 4507/1993

Il giudice di merito, chiamato ad interpretare il contratto (nella specie, accordo aziendale del 1987), deve arrestarsi al significato letterale delle clausole, che evidenzi chiaramente la volontà delle parti, e non è tenuto a motivare su ipotetici ulteriori significati delle parole usate dai contraenti, potendo il supposto ulteriore senso di queste essere indagato solo nel caso in cui vengano forniti argomentati indizi dell'intenzione delle parti di attribuire alle parole usate un senso diverso da quello del mero significato letterale delle stesse.

Cass. civ. n. 6610/1991

In tema d'interpretazione del contratto, il contrasto insanabile, sul piano testuale, tra il nomen juris del contratto stesso e le singole clausole dimostra di per sé l'inadeguatezza dell'interpretazione letterale e la necessità del ricorso ai criteri sussidiari, progressivamente, nell'ambito dell'interpretazione soggettiva e storica (artt. 1362-1365 c.c.) e, quindi, in quello dell'interpretazione oggettiva (artt. 1367-1370), cui deve aggiungersi il criterio residuale contenuto nell'art. 1371 c.c. Solo quando la volontà delle parti sia effettivamente e chiaramente individuata, anche con l'eventuale ricorso ai suddetti criteri sussidiari, e tuttavia sussistano clausole in contrasto con il negozio effettivamente voluto, è consentito considerare nulle tali clausole, in base alla disciplina dell'art. 1419, secondo comma, c.c.

Cass. civ. n. 4472/1987

Il principio in claris non fit interpretatio, anche se non può essere inteso nel suo significato letterale, posto che al giudice del merito spetta sempre l'obbligo di individuare esattamente la volontà delle parti, è sostanzialmente operante quando il significato delle parole usate nel contratto sia tale da rendere, di per sé stesso, palese l'effettiva volontà dei contraenti, nel quale caso l'attività del giudice può — e deve — limitarsi al riscontro della chiarezza e univocità del tenore letterale dell'atto per rilevare detta volontà e diventa inammissibile qualsiasi ulteriore attività interpretativa che condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà dei contraenti.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale