Cass. civ. n. 28048 del 21 dicembre 2011
Testo massima n. 1
In tema di illeciti amministrativi, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (come quella risultante dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898), sia da una disposizione penale (come quella riconducibile all'indebito conseguimento di aiuti comunitari), trova luogo la disciplina stabilita dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, segnatamente, il principio di specialità, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale - attraverso il richiamo (operato ex art. 4 della legge n. 898 del 1986) alle regole contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'art. 28, in particolare - l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell'art. 2947 c.c., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorché il fatto costituisce reato.