Cass. civ. n. 28640 del 23 dicembre 2011
Testo massima n. 1
In tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente. Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, una volta che sia stata effettuata tempestivamente la seconda notifica, l'appello non può essere dichiarato inammissibile.