Cass. civ. n. 11154 del 4 luglio 2012

Testo massima n. 1


In tema di privilegio generale sui mobili, la norma dell'art. 2751 bis, primo comma, n. 5, c.c., come sostituito dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 c.c.

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