Art. 2751 – Codice civile – Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti [2776, 2778 n. 17, 2782]:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [d. gen. c.c. 8];
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [545 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 11444/2025
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la "causa petendi" della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l'indicazione del titolo del privilegio, inizialmente omessa, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato il provvedimento di merito con il quale, in relazione alla domanda di partecipazione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio, stante l'omessa richiesta del privilegio correlato allo svolgimento di attività professionale, è stata disposta l'ammissione del corrispondente credito al solo chirografo).
Cass. civ. n. 10084/2025
In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 35314/2023
Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.
Cass. civ. n. 33369/2023
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cass. civ. n. 24011/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 19231/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 8541/2023
GENERE Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori - Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore - Natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento. Il compenso dovuto dall'I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Cass. civ. n. 2892/2023
- Requisito necessario ma non sufficiente - Verifica circa la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali - Necessità - Criteri. In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Cass. civ. n. 2892/2023
In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Cass. civ. n. 7085/2022
In tema di privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati.
Cass. civ. n. 6884/2022
In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.
Cass. civ. n. 36544/2021
In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice, il credito del professionista previsto dal contratto d'opera professionale per l'ipotesi di recesso anticipato del cliente non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., disposizione limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata.
Cass. civ. n. 10990/2021
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato.
Cass. civ. n. 11917/2018
L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.
Cass. civ. n. 22210/2018
L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Cass. civ. n. 20390/2017
In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, la causa del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n.1, va individuata nella natura retributiva delle somme oggetto della relativa domanda, che va riconosciuta agli accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, diversamente dai contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori alla Cassa medesima, che sono finalizzati a dotare la Cassa di previdenza delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali e ai quali non può dunque riconoscersi natura retributiva.
Cass. civ. n. 23584/2017
In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato (nella specie, ente di formazione di un'organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria), poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL.
Cass. civ. n. 28830/2017
l privilegio dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, essendo irrilevante che il consorzio si limiti a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipuli tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso.
Cass. civ. n. 17046/2016
Il privilegio di cui al n. 5-bis dell'art. 2751-bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l'attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica.
Cass. civ. n. 6285/2016
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.
Cass. civ. n. 22147/2016
I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa, in sede di accertamento del passivo fallimentare, al privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c. sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l'apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è possibile il ricorso a parametri diversi da quelli indicati, collegati a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito.
Cass. civ. n. 23426/2016
Il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo.
Cass. civ. n. 6842/2015
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, cod. civ., spettante al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la qualifica di "coltivatore diretto" si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ., sicchè l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, attività con la quale è compatibile quella di allevamento del bestiame solo qualora quest'ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo.
Cass. civ. n. 5685/2015
In tema di privilegio generale sui mobili, l'art. 2751 bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'art. 2083 cod. civ.
Cass. civ. n. 4383/2015
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.
Cass. civ. n. 4769/2014
Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa.
Cass. civ. n. 1740/2014
In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.
Cass. civ. n. 27986/2013
L'art. 2751-bis, numero 3), c.c., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, deve essere interpretato, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la "ratio" della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente.
Cass. civ. n. 11154/2012
In tema di privilegio generale sui mobili, la norma dell'art. 2751 bis, primo comma, n. 5, c.c., come sostituito dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 c.c.
Cass. civ. n. 11052/2012
La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 7433/2012
L'art. 2751 bis n. 3 c.c., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 426 del 1975, nell'accordare il privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione anche se il creditore che esercita l'attività di agenzia sia una società non iscritta nel ruolo degli agenti, poiché ha riferimento alla sola causa del credito originata da detto rapporto, omettendo qualunque riferimento alla qualità personale del creditore; proprio in ragione di tale collegamento tra privilegio e causa del credito, la citata previsione, sebbene collocata nel contesto di una disposizione che valorizza l'apporto personale del creditore, non è in contrasto con l'art. 3 della Cost., per la parificazione tra profitto ricavato dall'agente in forma societaria e salario, né determina la necessità di distinguere tra società di persone e società di capitali e di verificare la preminenza del fattore personale su quello organizzativo.
Cass. civ. n. 24651/2011
In materia di accertamento del passivo fallimentare, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore; tale riconoscimento non può essere escluso solo in forza della qualità di imprenditore collettivo del creditore, dato che alla luce della modifica apportata all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, può ritenersi artigiana anche l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla norma, sia esercitata in forma di s.r.l. unipersonale o di società in accomandita, purché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 di detta legge e non sia unico socio di altra s.r.l.
Cass. civ. n. 23491/2011
La disposizione di cui all'art. 2751 bis c.c., relativa al privilegio generale sui mobili di crediti retributivi, deve essere interpretata nel senso della non riferibilità ai crediti vantati dagli eredi "iure proprio" - come quello al risarcimento del danno morale e alla vita di relazione patito in seguito alla morte di un congiunto prestatore di lavoro - senza che ciò generi un dubbio di legittimità costituzionale, essendo la "ratio" della norma quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, mentre l'assimilazione al medesimo, quanto ai privilegi, dei suoi eredi comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, in contrasto con il principio di uguaglianza.
Cass. civ. n. 17996/2011
Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attività di pianificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili.
Cass. civ. n. 12012/2011
In sede di valutazione circa il carattere artigiano o meno di un'impresa, agli effetti del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'elemento c.d. qualitativo dà rilievo al lavoro nella sua comparazione col capitale allorché i valori numerici risultino a favore di quest'ultimo fattore produttivo, nel senso che il giudice di merito può assegnare la prevalenza al lavoro quando la particolare qualificazione dell'attività personale dell'imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa, ma non anche nel senso che ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana sia indispensabile che l'impresa si caratterizzi per l'opera qualificante dell'imprenditore. Pertanto, ove difetti l'elemento costituito dalla particolare professionalità dell'imprenditore, l'impresa resta pur sempre nell'area delle imprese artigiane quando si tratti di attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia, ex art. 2083 c.c., ovvero, trattandosi di impresa collettiva, quando la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale, ex art. 3 della legge n. 443 del 1985. Ne consegue che ciò che discrimina l'impresa artigiana rispetto a quella industriale è la circostanza che il risultato dell'attività, espresso come volume dei ricavi, sia imputabile per la maggior parte all'apporto personale del titolare o dei soci e non all'incidenza degli altri fattori della produzione, come il costo dei materiali impiegati e del lavoro di terzi.
Cass. civ. n. 10658/2011
In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.
Cass. civ. n. 6849/2011
Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed onorari ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.
Cass. civ. n. 21652/2010
Il privilegio di cui al n. 5 bis all'art. 2751 bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore, (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. Pertanto la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all'attività dei soci della cooperativa, quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale, e l'attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussiste e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa.