Art. 2751 – Codice civile – Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti [2776, 2778 n. 17, 2782]:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [d. gen. c.c. 8];
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [545 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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