Cass. civ. n. 14411 del 10 agosto 2012
Testo massima n. 1
L'art. 369, primo comma, c.p.c., stabilendo che il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, deve essere interpretato nel senso che "ultima notifica" è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità.