Cass. civ. n. 14411 del 10 agosto 2012

Testo massima n. 1


L'art. 369, primo comma, c.p.c., stabilendo che il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, deve essere interpretato nel senso che "ultima notifica" è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità.

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