Cass. civ. n. 1771 del 8 febbraio 2012
Testo massima n. 1
A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 c.p.c., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..
Testo massima n. 2
Nel processo con pluralità di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due è solamente quello posto in essere dall'altro, insorge un vincolo di solidarietà passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l'inscindibilità della causa. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata a cura di uno dei coobbligati è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ad opera del soccombente, nei confronti di tutte le sue controparti e, perciò, anche del coobbligato solidale che non ha proceduto alla predetta notificazione. (Fattispecie in tema di responsabilità di dipendente pubblico ai sensi dell'art. 2049 c.c.).