Cass. civ. n. 20975 del 27 novembre 2012
Testo massima n. 1
La valida notifica della sentenza al contumace involontario nel grado, benché effettuata dopo l'anno dalla sua pubblicazione, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre la sola impugnazione ordinaria, (nella specie, il ricorso per cassazione) ed, a tal fine, devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti, di cui all'art. 327 c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di essa, con prova a carico del contumace, salva l'inesistenza della notificazione, nel qual caso, invece, è onere di chi eccepisca che la parte ha avuto di fatto conoscenza del giudizio fornire la relativa prova.