Cass. civ. n. 3967 del 13 marzo 2012

Testo massima n. 1


In caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.

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