Cass. civ. n. 5474 del 22 febbraio 2023
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Invalidità temporanea - Liquidazione - Applicabilità dei criteri dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Ammissibilità.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1226
Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056