Cass. civ. n. 4782 del 26 marzo 2012

Testo massima n. 1


Il disposto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purché se ne possa ricavare la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti.

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