Cass. civ. n. 5480 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Azione nei confronti del funzionario ex art. 191, comma 4, T.U.E.L. - Condizioni - Delibera priva dell'impegno contabile e sua registrazione - Sussistenza - Estensione del principio in caso di rispetto di tali requisiti e nullità del contratto per difetto di forma scritta - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento.


L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 2832 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2041
Cod. Civ. art. 2042
Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 com. 1
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 com. 4

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