Cass. civ. n. 9303 del 8 giugno 2012

Testo massima n. 1


La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando, l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto.

Testo massima n. 2


Sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello, perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale, non può formarsi alcun giudicato, a nulla rilevando che il giudice d'appello, accogliendo in parte l'impugnazione, abbia dichiarato di "confermare nel resto l'impugnata sentenza".

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