Cass. civ. n. 5485 del 01 marzo 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di addebito disciplinare - Possibilità per il datore di lavoro di avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l’irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione - Insussistenza.
L'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di un addebito disciplinare priva la relativa contestazione di ogni effetto, sicché il datore di lavoro non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva - nella specie, dall'art. 33 CCSL del 7 luglio 2015 per le aziende appartenenti ai gruppi FCA e CNH e per i lavoratori da esse dipendenti - per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni non seguite tempestivamente da provvedimento disciplinare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Contr. Coll. 07/07/2015 art. 33