Cass. civ. n. 15669 del 21 giugno 2013
Testo massima n. 1
Costituendo il sequestro ex art. 79 disp. att. c.c. una "species" del sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c., ed applicandosi a quest'ultimo - nella vigenza della disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - il regime proprio del procedimento cautelare uniforme, il rigetto del ricorso proposto ai sensi del predetto art. 79 disp. att. c.c., mentre era suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., risultava, invece, impugnabile con la sola opposizione di cui all'art. 645 del medesimo codice (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 669 septies) nel caso in cui la contestazione investisse la sola statuizione sulle spese, tale rimedio essendo esperibile anche nei confronti del provvedimento emesso in sede di reclamo, allorché lo stesso avesse statuito solo sulle spese, dichiarando, per il resto, cessata la materia del contendere.
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