Cass. civ. n. 15687 del 21 giugno 2013

Testo massima n. 1


Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).

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