Art. 2055 – Codice civile – Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14679/2025
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 13063/2025
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Cass. civ. n. 11882/2025
Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).
Cass. civ. n. 11565/2025
In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.
Cass. civ. n. 9969/2025
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).
Cass. civ. n. 21049/2024
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
Cass. civ. n. 18127/2024
Le vittime dei reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, hanno diritto ad un'unica prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cui all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti.
Cass. civ. n. 16755/2024
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Cass. civ. n. 15216/2024
In tema di responsabilità da attività medico-chirurgica, la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest'ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeatur, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011.
Cass. civ. n. 8778/2024
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell'apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avevano esaurito fin dall'origine la serie causale del danno evento).
Cass. civ. n. 5519/2024
Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo.
Cass. civ. n. 2426/2024
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.
Cass. civ. n. 1003/2024
In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).
Cass. civ. n. 36613/2023
Qualora il danno sia imputabile alla concorrente condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità del soggetto tenuto a rispondere, a titolo oggettivo, del fatto di uno dei concorrenti si determina, ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., sulla base della misura di quella di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 36100/2023
Nell'ipotesi in cui la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di più responsabili in solido abbia dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili), l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri, con la conseguenza che eventuali affermazioni della sentenza d'appello le quali, pur finalizzate a risolvere una questione afferente al rapporto ancora sub judice, riguardino quello dell'attore con altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di quest'ultimo, a pena di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno solo dei corresponsabili in solido, aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento limitatamente a quest'ultimo, in ragione dell'avvenuta formazione del giudicato in ordine alla statuizione di condanna dell'altro).
Cass. civ. n. 35257/2023
Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30952/2023
La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità.
Cass. civ. n. 19492/2023
In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
Cass. civ. n. 19378/2023
La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 17656/2023
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria.
Cass. civ. n. 17151/2023
In caso d'intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una "catena" di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del "pactum fiduciae" da parte dell'ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.
Cass. civ. n. 16808/2023
In tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della salute è di tipo extracontrattuale, rispetto alla quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto Ministero, non essendo necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera.
Cass. civ. n. 15276/2023
In caso di fallimento della società fiduciaria resasi inadempiente al mandato conferitole dagli investitori, l'ammissione allo stato passivo determina, in favore di questi ultimi, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura; tale effetto, in applicazione dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al soggetto coobbligato (CONSOB), tenuto al risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti per omessa vigilanza.
Cass. civ. n. 14378/2023
In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.
Cass. civ. n. 9675/2023
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).
Cass. civ. n. 5475/2023
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Cass. civ. n. 2875/2023
Nel caso di conferimento di un ramo d'azienda avente ad oggetto una o più unità locali, l'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio, di cui alla l. n. 580 del 1993, con riferimento all'annualità in cui si realizza l'operazione, grava a carico sia del soggetto conferente che di quello conferitario, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese; il detto obbligo, avuto riguardo alla conferente e limitatamente alla unità o alle unità conferite, viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione dell'unità (o delle unità) e, al contempo, il subentro della conferitaria.
Cass. civ. n. 516/2022
La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.
Cass. civ. n. 13143/2022
Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
Cass. civ. n. 1842/2021
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario.
Cass. civ. n. 18610/2021
La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.
Cass. civ. n. 40592/2021
In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.
Cass. civ. n. 24405/2021
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016).
Cass. civ. n. 542/2020
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017).
Cass. civ. n. 1070/2019
La responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016).
Cass. civ. n. 16143/2019
Il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., deve indicare la propria qualità di trasportato nella "causa petendi" della domanda risarcitoria, allegando che, proprio in quanto trasportato, ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta a ciascuno responsabili. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/07/2017).
Cass. civ. n. 22164/2019
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del danno da perdita di somme di denaro affidate da risparmiatori ad una società di intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante nei confronti della CONSOB, responsabile per omessa vigilanza sull'operatore di mercato, l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione compiuta mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dell'autore del fatto illecito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2014).
Cass. civ. n. 2066/2018
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.
Cass. civ. n. 24728/2018
L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.
Cass. civ. n. 15321/2018
L'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da responsabilità, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni geologiche non risultino in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2013).
Cass. civ. n. 32226/2018
In tema di danno da prodotti difettosi, il regime di responsabilità solidale ex art. 9 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 del d.lgs. n. 206 del 2005) opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. (oggi art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), alla responsabilità, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identità e del domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato; ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2016).
Cass. civ. n. 32930/2018
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere solidale della responsabilità, l'irrilevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/03/2014).
Cass. civ. n. 3626/2017
In presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, ove uno dei condebitori solidali agisca in regresso nei confronti degli altri, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c, grava, rispettivamente, sull'attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà, o sul convenuto che contesti una richiesta pari alla metà, opponendo ad essa la propria totale assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa.
Cass. civ. n. 16512/2017
Il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l’azione di regresso, nei confronti dell’autore immediato del danno, per l’intera somma pagata.
Cass. civ. n. 286/2015
La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.
Cass. civ. n. 20192/2014
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno. Il giudice, quindi, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano a loro volta prodotto danni distinti, dei quali - sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria - solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario.
Cass. civ. n. 15687/2013
Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).
Cass. civ. n. 23650/2012
In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. Ne consegue, che nell'ambito di una procedura espropriativa, laddove non sia riscontrabile alcuna interdipendenza tra la posizione dell'impresa esecutrice dei lavori e delegata al compimento delle procedure espropriative, e quella dell'organo titolare del potere espropriativo o dell'ente beneficiario dell'espropriazione, la mancata impugnazione da parte della prima dell'accertamento compiuto nei confronti dei secondi non consente di attribuire alla sentenza non definitiva autorità di giudicato, ai fini dell'affermazione della concorrente responsabilità.
Cass. civ. n. 7404/2012
Tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse. Ne consegue che il creditore non ha alcun onere di escutere l'uno, piuttosto (o prima) che l'altro dei condebitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto indipendenti ed autonome, nei confronti del promissario acquirente, le responsabilità del promittente venditore, che nelle more tra preliminare e definitivo aveva concesso ipoteca sul bene promesso in vendita, e del notaio chiamato a rogare il contratto definitivo, che l'aveva trascritto dopo ben sei mesi dalla stipula, posteriormente all'iscrizione delle suddette ipoteche).
Cass. civ. n. 3424/2012
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato; pertanto, qualora un evento dannoso sia imputabile astrattamente a più soggetti e, essendo certo che il responsabile del sinistro sia uno solo, non si riesca ad individuare, in concreto, che abbia posto in essere il comportamento produttivo di danno, non trova applicazione la norma dell'art. 2055 c.c., la quale presuppone che il fatto lesivo sia imputabile a più persone. (Fattispecie in tema di incendio a causa di spettacolo pirotecnico).
Cass. civ. n. 5331/2007
In tema di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non ha giuridico fondamento l'ipotesi secondo cui la pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dall'assicuratore per le somme che sia costretto a pagare al danneggiato per i danni a questi cagionati con la propria vettura a seguito di incidente stradale, debba ricomprendersi non nell'ambito dell'articolo 2055 c.c., bensì, trattandosi di obbligazione solidale ex delicto nella disciplina di cui all'articolo 1299 c.c., (con la conseguenza che, non essendovi la prova del pregresso pagamento a favore del danneggiato da parte dell'assicurato, quest'ultimo non può esperire l'azione di regresso nei confronti dell'assicuratore). Tale assunto, infatti, se può avere una qualche giustificazione a fronte di una domanda di condanna del solo assicuratore, certamente non può averla con riguardo alla domanda di mero accertamento del diritto di regresso dell'assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.
Cass. civ. n. 18497/2006
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.
Cass. civ. n. 10042/2006
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito — convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore — neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere — ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto — delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle «domande» nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 20646/2005
La responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell'art. 41, secondo comma, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni.
Cass. civ. n. 19934/2004
In materia del risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che, come nel caso di specie, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.
Cass. civ. n. 3812/2004
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive, essendo del tutto indifferente che queste si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ad una deflagrazione in seguito a fuga di gas, aveva ravvisato la pari efficacia causale della condotta colposa della Telecom, che nell'esecuzione di lavori risalenti nel tempo aveva determinato le condizioni per la rottura della condotta o quanto meno le condizioni perché la conseguente fuga di gas determinasse lo scoppio, e della condotta colposa della società proprietaria delle condutture del gas, consistente nel mancato controllo della rete per un lungo arco di tempo, in violazione degli obblighi di custodia del proprietario).
Cass. civ. n. 21056/2004
In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell'altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione (e cioè nella misura della colpa concreta e nella restante parte per quella presunta), si che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota di regresso ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 c.c. nei confronti dell'altro. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita nella decisione di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori dell'illecito).