Cass. civ. n. 5490 del 22 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Infezione nosocomiale - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione - Prova liberatoria gravante sulla struttura - Contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei in astratto - Sufficienza - Esclusione - Valutazione in concreto - Necessità.


In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10592 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41

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