Cass. civ. n. 17267 del 12 luglio 2013

Testo massima n. 1


È ammissibile l'impugnazione notificata presso il procuratore costituito se costui, unico legittimato a tale fine, ometta di dichiarare o notificare alle altre parti, durante il processo, il verificarsi dell'evento interruttivo per soppressione del soggetto rappresentato (nella specie, S.A.C.E. - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, cui è subentrata la S.A.C.E.- Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero), intervenuto prima della pubblicazione della sentenza impugnata, così dando luogo alla ultrattività del "mandato ad litem".

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