Cass. civ. n. 18218 del 29 luglio 2013
Testo massima n. 1
Il litisconsorzio necessario tra i coeredi, previsto nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari, trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli coeredi - nella specie, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti.