Cass. civ. n. 18218 del 29 luglio 2013

Testo massima n. 1


Il litisconsorzio necessario tra i coeredi, previsto nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari, trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli coeredi - nella specie, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti.

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