Cass. civ. n. 20064 del 2 settembre 2013

Testo massima n. 1


Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie dichiarando improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per tardività di costituzione dell'opponente), sebbene l'appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata, non è tuttavia sufficiente, ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE