Cass. civ. n. 55 del 02 gennaio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Art. 2697 c.c. - Richiesta di riconoscimento della prededuzione - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di concordato preventivo, il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 36370 del 2023

Normativa correlata

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 7 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 161 com. 7

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