Cass. civ. n. 21632 del 20 settembre 2013

Testo massima n. 1


Nel ricorso per cassazione, la censura della sentenza impugnata che abbia recepito le conclusioni della relazione del consulente tecnico di ufficio, con la quale si intenda lamentare l'omesso esame della rilevanza causale di fattori extra lavorativi di una malattia ritenuta professionale, deve essere proposta - a pena di inammissibilità - mediante specifica indicazione delle circostanze trascurate dall'elaborato peritale, essendo ciò necessario al fine di consentire al giudice di legittimità di controllare la decisività dei fatti da provare e delle stesse prove sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, senza poter colmare le lacune con indagini integrative.

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