Cass. civ. n. 21848 del 24 settembre 2013
Testo massima n. 1
La rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose.