Cass. civ. n. 3935 del 25 novembre 1975

Testo massima n. 1


La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere mentre, se l'asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. Né il fatto che, anche quando il defunto abbia donato in vita o legato tutte le sue sostanze ciò nonostante, alla sua morte, rimane spesso un relictum, di sia pur modico valore, basta a far considerare l'esistenza di tale relictum come fatto di comune esperienza, tale da rendere sempre esperibile l'azione di collazione.

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