Cass. civ. n. 25804 del 18 novembre 2013
Testo massima n. 1
La preferenza accordata dall'art. 1474, primo comma, c.c., in caso di mancata indicazione espressa del prezzo della cosa venduta, al criterio di determinazione consistente nel prezzo correntemente praticato dal venditore, è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche a quelle specifiche, le quali, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento.