Cass. pen. n. 5517 del 30 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Divieto di "reformatio in peius" - Operatività - Pluralità di giudizi di rinvio – Impugnazione del pubblico ministero non coltivata – Conseguenze.


Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio, dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in peius" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell'imputato, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia impugnato la prima sentenza nel capo relativo alla misura della pena e non abbia coltivato il gravame avverso il rigetto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 26898 del 2001

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

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