Cass. civ. n. 6706 del 15 marzo 2013

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cassazione, qualora risulti - in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio - che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all'onere, previsto dall'art. 369, secondo comma, numero 2), c.p.c., di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell'osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l'accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l'accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso.

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