Cass. civ. n. 6752 del 18 marzo 2013

Testo massima n. 1


In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 c.p.c. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte e la relazione, di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., devono essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, c.p.c., risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione.

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