Cass. civ. n. 798 del 15 gennaio 2013

Testo massima n. 1


Se venga eccepito soltanto nella comparsa conclusionale il difetto del potere rappresentativo in capo alla persona che, per conto di una società di capitali, ha conferito il mandato alle liti, quest'ultima può legittimamente indicare la fonte del proprio potere di rappresentanza nella memoria di replica ed allegarvi i documenti giustificativi.

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