Cass. civ. n. 12822 del 6 giugno 2014
Testo massima n. 1
La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ.
La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ.