Cass. Sez. VI-lav. n. 13574 del 13 giugno 2014

Testo massima n. 1


In tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

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