Cass. civ. n. 13952 del 19 giugno 2014

Testo massima n. 1


E inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., quando manchi una espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicché non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso neppure nel soggetto cui l'atto sia stato notificato.

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